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DPCM CONTRO IL CORONAVIRUS: L’ANALISI PRATICA.

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di Ufficio Stampa Atletica
UISP Abruzzo&Molise


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by Atletica UISP Nazionale
Fonte Arsea Comunica n. 33 del 07/03/2020
Associazioni e società sportive dilettantistiche, così come Federazioni, Discipline sportive Associate ed Enti di promozione sportiva, sono chiamati a valutare se proseguire o meno le attività alla luce delle ultime prescrizioni dettate dal Governo con il DPCM del 4 marzo 2020, valevoli per tutto il territorio nazionale salve le maggiori restrizioni previste per le c.d. aree rosse.

Da un lato siamo chiamati a tutelare la salute dei praticanti l’attività sportiva attraverso il rispetto delle prescrizioni ivi contenute, dall’altro lo stesso Governo nel DPCM raccomanda alle associazioni sportive di offrire “attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati”.

Ciò impone una scelta, ossia sospendere le attività o riorganizzarle – laddove tecnicamente possibile – per garantire il rispetto delle prescrizioni. Nel caso di dubbi si consiglia sempre di adottare un comportamento prudenziale.

Si evidenzia che tali prescrizioni hanno efficacia fino al 3 aprile 2020: la data del 15 marzo riguarda esclusivamente le attività scolastiche[ii]. Vi invitiamo a restare sempre aggiornati, attesa la rapidità con cui si evolve la situazione e le conseguenti decisioni da parte delle Autorità preposte.

 

Il Decreto del 4/3/2020 individua una serie di attività che possono interessare le organizzazioni sportive:

1) “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia  pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo  svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto  senza  la  presenza  di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”.

La disposizione riguarda pertanto:

a) gli allenamenti degli atleti agonisti;

b) le competizioni sportive intendendo tali, si immagina, quelle agonistiche per come è formulata la norma.

Ai fini della qualificazione dell’attività come agonistica o meno è necessario verificare quanto previsto dall’Organismo sportivo riconosciuto dal CONI a cui l’associazione o società sportiva dilettantistica è affiliata. Il D.M. 18 febbraio 1982 prevede infatti che tale qualificazione “è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti”.

È possibile non sospendere le attività agonistiche solo se si è in grado di garantire che il personale medico effettui i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 con riferimento ad atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori che partecipano alle sedute di allenamento e/o agli eventi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico.

Si ricorda inoltre che l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con avviso del 2 marzo 2020, ha raccomandato di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.

Cosa si intende come proprio personale medico?

Non sono molte le organizzazioni sportive che si avvalgono del medico sportivo: ci sono le società sportive professionistiche, le associazioni sportive dilettantistiche nel caso in cui l’Organismo sportivo affiliante lo preveda come vincolo di affiliazione[iii] e può essere previsto dalla normativa regionale[iv], ma si tratta percentualmente di poche realtà. Il provvedimento pone quindi in capo alla maggior parte delle realtà sportive l’onere di individuare il personale medico e pagarlo, trattandosi di una prestazione non garantita dal Servizio Sanitario.

Quali tipologia di misure devono essere adottare da parte del personale medico?

La Federazione medici sportivi ha offerto delle indicazioni pubblicate sul sito istituzionale https://www.fmsi.it/it: queste, unitamente a quelle indicate dal Ministero della Salute, si possono definire esaustive? Attendiamo chiarimenti.

Come bisogna comportarsi con le trasferte degli atleti ed accompagnatori?

Sul tema il Decreto non interviene.

2) “Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)”, ossia il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Ne consegue che le attività non agonistiche sono ammesse a condizione che l’organizzatore sia in grado di far rispettare la distanza interpersonale di un metro tra i partecipanti sia nello svolgimento dell’attività che nella fruizione degli spogliatoi (che potrebbero però essere dichiarati non fruibili laddove le dimensioni degli stessi non possa garantire il rispetto della prescrizione ovvero possono essere resi fruibili dietro contingentamento degli accessi).

Si ricorda che il rispetto della distanza anti-contagio vale anche per le attività all’aperto, oltre che per gli spogliatoi.

Cosa succede con riferimento alle attività sportive e agli allenamenti di discipline che prevedono un contatto ravvicinato?

A questo proposito l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri precisa[v] che “secondo le disposizioni del DPCM del 4 marzo, artt. 1 e 2, laddove non è possibile assicurare la distanza di almeno 1 metro, l’attività non può essere svolta. Per quanto riguarda il settore agonistico valgono le disposizioni indicate al punto 4[vi]”.

 

Cosa succede se le attività vengono svolte senza rispettare i vincoli del DPCM?

In questo caso trova applicazione l’art. 650 del Codice penale ai sensi del quale “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

 

Cosa succede se abbiamo stipulato un contratto di concessione e gestione con il Comune proprietario dell’impianto sportivo?

Nel caso non sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni indicate nel DPCM in commento, risulta indispensabile comunicare al Comune la sospensione del servizio per causa di forza maggiore. A tal fine è necessario verificare preliminarmente i termini della convenzione e valutare con l’Amministrazione anche gli aspetti economici connessi alla sospensione dell’attività.

 

Se chiudiamo l’impianto chi ha pagato un corrispettivo per partecipare alle attività o usufruire dell’impianto stesso può chiederci il rimborso?

Per poter rispondere è necessario verificare i termini contrattuali definiti dalle parti che potrebbero anche prevedere in capo ai fruitori dei servizi sportivi (soci e/o terzi) la possibilità di sospendere temporalmente eventuali abbonamenti/partecipazione ad attività corsistica.

In ogni caso è bene evidenziare che l’articolo 1218 del codice civile prevede che non sia dovuto il risarcimento del danno quando l’organizzazione sia in grado di dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L’impossibilità della prestazione deve avere natura oggettiva e, in questo caso, potrebbe essere determinata, in via meramente esemplificativa, alle seguenti circostanze:

a) la tipologia della disciplina sportiva (sport di contatto),

b) la tipologia della disciplina sportiva in rapporto all’età degli atleti (es: la difficoltà di garantire che in piscina i bimbi rispettino la distanza interpersonale imposta) o

c) le caratteristiche stesse dell’impianto che non consentono il rispetto delle distanze minime nello svolgimento delle attività e/o nella fruizione degli spogliatoi e, con riferimento a questi ultimi, gli stessi risultino in ogni caso indispensabili (es: piscina).

La causa non imputabile è dettata in questo caso dalla necessità di rispettare i nuovi vincoli imposti dalla pubblica autorità e quindi l’intervento della forza maggiore.

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